C’è poco da fare e ancor meno da dire.
Tutti giorni abbiamo la dimostrazione e la riprova di come si gridi allo scandalo per il sol fatto che a muovere le trame legislative è il Cavaliere; niente di più: diventa quasi troppo perfino appurare e giudicare nel merito una nuova legge o la novellazione di una preesistente.
Non si guarda più se una norma è giusta o sbagliata, tanto meno si accertano le sue caratteristiche di generalità ed astrattezza: no, si vanno a ricercare i punti con cui si può instillare nell’opinione pubblica il sospetto che quel provvedimento sia esclusivamente nell’interesse di uno, Berlusconi, e perciò non andrebbe adoperato.
L’ennesima prova di questo atteggiamento di cieca faziosità politica?
Si parla della stoppa-processi. Legge ad personam. Si dice…
Ma, forse non tutti sanno che…

[...] …è opportuno segnalarle che una disposizione analoga è da tempo vigente nel nostro ordinamento giuridico.

Con il decreto legislativo del 19 febbraio 1998 n. 51 è stato introdotto uno smilzo articoletto (art. 227) il quale testualmente dispone: «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa.
Gli uffici comunicano tempestivamente al consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione del procedimento e per la fissazione delle udienze
».

Con tale disposizione è stata consentita la trattazione di quei procedimenti che il magistrato, a suo discrezionale apprezzamento, ritiene «gravi o dotati di concreta offensività». Per gli altri il destino è assicurato: saranno stipati in un oscuro sottoscala all’interno di un ufficio giudiziario, in attesa dell’arrivo liberatorio della prescrizione. È stata cosi introdotta una illegittima archiviazione, mascherata con buona pace del declamato principio della obbligatorietà dell’azione penale.

Il predetto decreto legislativo porta le firme di Prodi, presidente del Consiglio dei Ministri, Flick, ministro di Giustizia, Scalfaro, presidente della Repubblica. È singolare, perciò, che nell’intervista rilasciata al suo giornale, il presidente Scalfaro non abbia fatto alcun riferimento alla disposizione suddetta. Preme sottolineare che in un Paese di democrazia liberale spetta al Parlamento individuare quali fatti assumono rilevanza penale e, quindi, quali reati debbano essere perseguiti. Appare, perciò, quantomeno eccentrico che i criteri di priorità imposti dalla disposizione summenzionata debbano essere portati all’attenzione del Csm e non del Parlamento.

Antonio Albano
ex Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione