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Il CSM si appresta a discutere la bozza del parere che eprimerà in merito alla compatibilità col dettato costituzionale della norma blocca-processi.
I relatori l’hanno già preparata e sono appena uscite le prime dichiarazioni: quella legge sarebbe incostituzionale perchè sospendere i processi viola l’articolo 111 della Carta, quello sul “giusto processo”.
Devo ammettere che quando ho letto l’ansa della notizia sono rimasto sorpreso: e io che pensavo avrebbero contestato, come tutti dicevano, l’articolo successivo, quello sull’obbligatorietà dell’azione penale.
Dunque, se quella è fatta salva si sterilizzano gran parte delle polemiche sostenute fino ad oggi su una presunta violazione dell’indipendenza della magistratura da parte del Parlamento.
Non è così.
Il problema, secondo il CSM è che così i tempi si allungano e questo è incostituzionale.
A questo punto restano da capire un paio di cose essenziali della faccenda.
Com’è che se è il parlamento a sospendere i processi quello è un atto incostituzionale perchè lede il principio della ragionevole durata di un processo, ma se a sospendere i processi (per mille motivi) sono i magistrati stessi, nei loro atti non c’è alcuna aggressione a detto principio?
Insomma: davvero si può giudicare incostituzionale questo atto parlamentare per il sol fatto che così si allungano i tempi?
Seconda riflessione.
Ma il parere del CSM non dovrebbe essere richiesto?
Se nessuno l’ha richiesto perchè il CSM si prodiga tanto nel volerlo dare?
Discutiamone.
Il Consiglio superiore della magistratura torna protagonista sulla scena istituzionale. E lo fa provando a fare una cosa – il parere, non richiesto, sulle leggi da approvare in Parlamento – che costituzionalmente non gli compete fare. Se lo fa, a dispetto della lettera della Costituzione, è perché vorrebbe tornare ad assumere un ruolo di organo di indirizzo politico-giudiziario, che è in contrasto con il disegno e l’assetto costituzionale. Quali sono i confini costituzionali del Consiglio superiore della magistratura? Ovvero, entro quale perimetro della Costituzione deve poter esercitare le sue funzioni quello che, impropriamente, viene chiamato l’organo di autogoverno della magistratura?
L’argomento non è nuovo: ci sono non solo numerosi studi della dottrina costituzionalistica ma anche un’intera vicenda istituzionale, che vide protagonista l’allora Presidente della Repubblica (e quindi del Csm) Cossiga contrapporsi a una parte del Csm (prevalentemente quella togata) proprio sulle competenze costituzionali dell’organo, e poi, a cascata, sulla predisposizione dell’ordine giorno e sulla figura del Presidente non solo formale ma anche sostanziale.
Innanzitutto, l’equivoco sul ruolo che deve esercitare il Csm nasce dalla definizione dello stesso: organo di rilievo costituzionale? O, addirittura, di indirizzo costituzionale per quanto attiene alla magistratura? Utilizzare queste formule, come pure è stato fatto e si continua a fare, vuol dire fornire al Csm uno spazio, e quindi un ruolo, che inevitabilmente finisce col tracimare costituzionalmente e connotarsi politicamente. Il Csm è organo di alta, anzi altissima amministrazione. Questa è la definizione giuridicamente corretta, e per nulla riduttiva: essa deriva dal fatto che al Csm è stato conferito dalla Costituzione un complesso di funzioni la cui natura amministrativa è indiscutibile, in quanto dotato delle sole competenze tassativamente indicate dalla Costituzione e dalle leggi attuative. E cioè, come recita l’art. 105 cost.: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Questo, e soltanto questo, è quanto dice la Costituzione a proposito delle funzioni del Csm. Se poi la prassi ha finito con l’attribuire al Csm poteri che non gli spettano, allora vuol dire che è stata scavalcata la Costituzione. E si può aggiungere che vi è stata una prassi incostituzionale.
Vincolando il Csm alla lettera dell’art. 105 cost. e della legge istitutiva dell’organo, e quindi garantendo il suo intervento all’esercizio delle attribuzioni amministrative espressamente affidategli, non c’è davvero spazio per iniziative nei confronti di leggi varate o, addirittura, che sono ancora all’esame del parlamento. Come nel caso, di questi giorni, del parere che il Csm avrebbe voluto esprimere su di una norma che dovrebbe essere inserita nel decreto legge sulla sicurezza. A ragione di tale comportamento, si invoca la legge istitutiva del Csm del 1958, in particolare l’art. 10, comma cinque, laddove prevede che “[il Csm] dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”.
Chiariamo subito un punto: il parere lo si dà solo se richiesto, e quindi nel caso in cui il Ministro abbia fatto espressa e formale domanda di consulenza al Csm. Non c’è motivo, infatti, di dare un parere al Ministro se questi non lo ha chiesto. E poi, si può anche ritenere che questa norma sulla (presunta) consulenza sia incostituzionale, proprio perché finisce con l’attribuire al Csm un potere non previsto dalla Costituzione né tantomeno a essa riconducibile. Non è una tesi preregrina: la sosteneva autorevolmente Enzo Caianiello, il quale così scriveva: “Già la legge istitutiva del Csm, nell’attribuirgli anche qualche funzione consultiva, è incostituzionale, essendo le sue attribuzioni tassativamente scolpite nella Costituzione, dato che questa ubi non dixit non voluit” (cfr. “Istituzioni e liberalismo”, 2005, p. 56).
Attenzione: siamo davanti ad un clamoroso caso di DISINFORMATJA, che è molto peggio della disinformazione. Non solo si tace, ma si forniscono anche false informazioni.
Chiariamo un attimo una cosa: prima di fare proclami bellicosi come quelli che stanno lanciando Di Pietro e Beppe Grillo dai loro blogs sarebbe il caso di leggere i testi delle leggi di cui si vuol parlare senza affidarsi alle sole rubriche delle norme o agli articoli apparsi sui quotidiani.
Ne avevo già parlato qualche giorno fa, sperando che anche i nostri eroi si rendessero conto del clamoroso abbaglio che avevano preso nel redigere liste di reati per i quali i processi saranno sospesi con l’entrata in vigore del pacchetto sicurezza appena oggi licenziato dal Senato; niente da fare: hanno continuato a puntare tutto sull’allarmismo ingiustificato, propagandando informazioni false che inducessero nell’opinione pubblica la sensazione di trovarsi davvero di fronte ad una “porcata” fatta giusto per uno e con la quale tutti gli altri sarebbero andati a rimetterci.
Nel mezzo, un parere inesistente del Csm, le polemiche del sindacato dei magistrati, l’Anm, che produce la stessa identica lista e, per finire, l’annuncio di Berlusconi e dei suoi legali che comunque intenderanno rifiutare la sospensione del processo Mills.
Ora, veniamo alla LISTA.
E’ lunga, ma anche molto facilmente confutabile.
Innanzitutto però, andrebbe ricordato che saranno sospesi solo i processi ancora in attesa del giudizio di primo grado (su tre) istruiti per accertare le responsabilità su fatti e reati commessi PRIMA del 30 giugno 2002, in pratica 6 anni fa. Ribadiamo: dopo 6 anni ancora non si è arrivati ad una condanna (teniamo conto che la Corte di Giustizia Europea ha definito la durata del giusto processo determinandola in 4 anni, per tutti e 3 i gradi).
Partiamo.
Di Pietro, come l’ANM, dicono che con questa norma scellerata non si celebreranno (per un anno, intendiamoci: sospensione di un anno e prescrizione bloccata) i processi per i seguenti reati:
- aborto clandestino
- abuso d’ufficio
- adulterazione di sostanze alimentari
- associazione per delinquere
- bancarotta fraudolenta
- calunnia
- circonvenzione di incapace
- corruzione
- corruzione giudiziaria
- detenzione di documenti falsi per l’espatrio
- detenzione di materiale pedo-pornografico
- estorsione
- falsificazione di documenti pubblici
- frodi fiscali
- furto con strappo
- furto in appartamento
- immigrazione clandestina
- incendio e incendio boschivo
- intercettazioni illecite
- maltrattamenti in famiglia
- molestie
- omicidio colposo per colpa medica
- omicidio colposo per norme sulla circolazione stradale vietata
- peculato
- porto e detenzione di armi anche clandestine
- rapina
- reati informatici
- ricettazione
- rivelazioni di segreti d’ufficio
- sequestro di persona
- sfruttamento della prostituzione
- somministrazione di reati pericolosi
- stupro e violenza sessuale
- traffico di rifiuti
- truffa alla Comunità Europea
- usura
- vendita di prodotti con marchi contraffatti
- violenza privata
MA NON E’ DEL TUTTO VERO.
Leggendo il testo del decreto si legge invece che la sospensione NON OPERERA’ per i seguenti reati:
- associazione a delinquere diretta a commettere il reato di riduzione in schiavitù
- associazione a delinquere diretta a commettere il reato di tratta di persone
- associazione a delinquere diretta a commettere il reato di acquisto o alienazione di schiavi
- associazione mafiosa
- sequestro di persona a scopo di estorsione
- omicidio
- estorsione
- rapina
- banda armata
- tratta di armi ed esplosivi
- prostituzione minorile
- pornografia minorile
- violenza sessuale (+ aggravanti 609 ter cp)
- violenza sessuale di gruppo
- terrorismo
- reati addebitabili alla criminalità organizzata
Non solo.
Sarebbe doveroso far notare che alcuni dei reati indicati da Di Pietro è quasi impossibile non siano ancora giunti ad un giudizio almeno di primo grado. Per molti altri invece potrebbe essere scattato il processo per direttissima o quello con giudizio immediato. Per altri ancora la sospensione potrebbe comunque non operare perchè il reo è detenuto. Altri ancora poi andrebbero inevitabilmente verso la sospensione da parte dei magistrati perchè prossimi alla prescrizione.
Altra considerazione: la sospensione dei processi per i reati indicati da Di Pietro e qui in parte smentiti (semplicemente leggendo il testo della norma) opera solo per i vecchi reati comessi prima del 2002 e non per quelli di nuova commissione.
Quindi è del tutto ingiustificato questo allarmismo, come a far spaventare la cittadinanza facendogli credere che saranno alla mercè di criminali che non saranno perseguiti.
Insomma: c’è tanto clamore su questa norma ma pochissima sostanza motivata.
La realtà è ben diversa da quella che vogliono far credere.
A noi non resta che provare a confutare queste tesi campate in aria e strumentali alla sola lotta politica.
Per chi volesse, vi riporto QUI il link del post in cui già qualche giorno fa spiegavo la struttura del decreto in questione.
C’è poco da fare e ancor meno da dire.
Tutti giorni abbiamo la dimostrazione e la riprova di come si gridi allo scandalo per il sol fatto che a muovere le trame legislative è il Cavaliere; niente di più: diventa quasi troppo perfino appurare e giudicare nel merito una nuova legge o la novellazione di una preesistente.
Non si guarda più se una norma è giusta o sbagliata, tanto meno si accertano le sue caratteristiche di generalità ed astrattezza: no, si vanno a ricercare i punti con cui si può instillare nell’opinione pubblica il sospetto che quel provvedimento sia esclusivamente nell’interesse di uno, Berlusconi, e perciò non andrebbe adoperato.
L’ennesima prova di questo atteggiamento di cieca faziosità politica?
Si parla della stoppa-processi. Legge ad personam. Si dice…
Ma, forse non tutti sanno che…
[...] …è opportuno segnalarle che una disposizione analoga è da tempo vigente nel nostro ordinamento giuridico.
Con il decreto legislativo del 19 febbraio 1998 n. 51 è stato introdotto uno smilzo articoletto (art. 227) il quale testualmente dispone: «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa.
Gli uffici comunicano tempestivamente al consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione del procedimento e per la fissazione delle udienze».
Con tale disposizione è stata consentita la trattazione di quei procedimenti che il magistrato, a suo discrezionale apprezzamento, ritiene «gravi o dotati di concreta offensività». Per gli altri il destino è assicurato: saranno stipati in un oscuro sottoscala all’interno di un ufficio giudiziario, in attesa dell’arrivo liberatorio della prescrizione. È stata cosi introdotta una illegittima archiviazione, mascherata con buona pace del declamato principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Il predetto decreto legislativo porta le firme di Prodi, presidente del Consiglio dei Ministri, Flick, ministro di Giustizia, Scalfaro, presidente della Repubblica. È singolare, perciò, che nell’intervista rilasciata al suo giornale, il presidente Scalfaro non abbia fatto alcun riferimento alla disposizione suddetta. Preme sottolineare che in un Paese di democrazia liberale spetta al Parlamento individuare quali fatti assumono rilevanza penale e, quindi, quali reati debbano essere perseguiti. Appare, perciò, quantomeno eccentrico che i criteri di priorità imposti dalla disposizione summenzionata debbano essere portati all’attenzione del Csm e non del Parlamento.
Antonio Albano
ex Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione
Fino a ieri l’emendamento che prevede la sospensione di alcuni processi per un anno per avvantaggiare il disbrigo dei procedimenti più urgenti e più gravi, era visto come la pietra dello scandalo che avrebbe riattizzato lo scontro istituzionale per il sol fatto che di quella previsione legislativa avrebbe potuto beneficiare anche il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi.
Dicevo che solo fino a ieri quell’emendamento era pietra dello scandalo, perchè giusto poche ore fa è stato lo stesso Cav a promettere che non usufruirà della sospensione per il processo che lo vede imputato nel caso Mills (di cui si parla nel post più sotto).
Parole, si dirà: aspettiamo i fatti.
Benissimo.
Intanto però resta da capire una cosa: se davvero Berlusconi mantenesse fede a questa “promessa” cambierebbe il giudizio su questa norma? Insomma: sarebbe da NON considerarsi più ad personam?
Rovesciando la riflessione verrebbe da chiedersi: possibile che in Italia ormai una legge si giudica solo valutando i suoi effetti e considerando se favorisce uno in particolare tra i tanti e non come si dovrebbe invece fare considerandone la portata generale?
Ma vabbè, capisco che il tutto è funzionale allo scontro politico.
Così come funzionale allo scontro politico è l’atteggiamento della Associazione Nazionale Magistrati, aslias il sindacato della magistratura.
Le sue riflessioni pubbliche hanno un peso notevole, anche perchè si prestano alla strumentalizzazione.
Per esempio, hanno aspramente attaccato l’emendamento stoppa-processi abbozzando una polemica che, come si vedrà, ha i contorni della futile e sterile diatriba politica e di autodifesa dei privilegi connessi alla “casta”.
Il Parlamento ha appena approvato, con il cosiddetto «pacchetto sicurezza» una norma che prevede la sospensione di un anno per i processi relativi ai reati meno gravi. Intento dichiarato del provvedimento è di imprimere una accelerazione ai procedimenti relativi ai fatti che creano maggior allarme sociale o danno alla comunità. L’Associazione Nazionale Magistrati ha sdegnosamente reagito, sottolineando che in questo modo saranno oltre 100.000 i processi sospesi e che qualcuno dovrà rendere conto di questo al Paese.
La scelta effettuata dalle Camere tocca quello che è considerato generalmente un pilastro del nostro sistema democratico e giudiziario, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Obbligatorietà dell’azione penale significa questo: che se un magistrato ha notizia - in qualunque modo - della possibile commissione di un reato, non può dire «questo non è grave», «questo non è importante», «ci penso dopo», «non è opportuno infastidire chi ha commesso il fatto» e via discorrendo, ma deve dare inizio a tutti gli atti necessari per le indagini e per l’eventuale successivo processo.
Ribadiamo: è un principio importantissimo; in democrazia non si vuole che sia il magistrato a decidere chi deve essere perseguito e chi no: solo il popolo, cioè il Parlamento, è legittimato a stabilire quali siano i comportamenti delittuosi e quali, di conseguenza, vadano puniti. Benissimo, in teoria: ma, nella pratica, le cose non stanno affatto così. Quello che accade è che un magistrato dell’accusa (ovvero un Pm) alla mattina, quando entra in ufficio, si trova di fronte a - mettiamo - venti nuove notizie di reato, e lui sa che ha il tempo di occuparsi solamente di due. Quindi è costretto a scegliere, a stabilire precedenze, a rinviare, quando spesso rinviare significa rinunciare a perseguire perché nel frattempo interviene la prescrizione. Allora succede quello che nell’ordinamento democratico non deve succedere e che l’obbligatorietà dell’azione penale era nata per evitare: succede che, appunto, è il magistrato a stabilire contro quali reati procedere e contro quali no. Quando l’Associazione Nazionale Magistrati dichiara che saranno oltre 100.000 i procedimenti sospesi, dimentica che forse sono molto più i procedimenti che non vengono mai conclusi o, addirittura, mai iniziati.
Quando giudica, il magistrato non decide mai, con la sua testa, cosa sia lecito e cosa no, ma solo conclude se un comportamento vada punito o no in base a criteri che non è stato lui a formulare. Ecco allora che, per salvaguardare ciò che è importante del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, bisogna tornare alle origini, e dunque restituire al Parlamento la scelta sui comportamenti da punire o, meglio, sui reati da perseguire con precedenza sugli altri. I magistrati strepitano che si attenta alla loro indipendenza: e fanno male. Il guaio del nostro Paese non è di avere una cattiva magistratura, ma di avere una magistratura che si arroga poteri che non le competono. Personalmente, sono d’accordo con quello che ha detto recentemente alla televisione l’onorevole Ghedini, e cioè che la grande maggioranza dei giudici è competente e coscienziosa: tuttavia è anche vero, purtroppo, che la grande maggioranza dei giudici pretende di fare quel che non spetta loro di fare, spesso appellandosi al principio dell’indipendenza.
Qui vanno spese parole chiare su questa indipendenza che, rettamente intesa, è un valore sacrosanto di qualunque sistema democratico. Il giudice è e deve essere assolutamente indipendente in udienza. Lì, nessun potere al mondo può ingiungergli di assolvere o condannare, la sentenza deve dipendere solo dalla legge e dalle risultanze processuali. Anche in questo caso, sia chiaro, la totale indipendenza del giudice presuppone che non sia lui a decidere quali comportamenti, in astratto, vadano puniti o no. Il che implica che al di là dell’assoluto rispetto del suo libero (da ogni potere) convincimento nel giudizio, il giudice non può pretendere nessun’altra competenza in nome dell’indipendenza.
Aggiungiamo una postilla: dice l’Anm che qualcuno dovrà rendere conto del provvedimento che dispone la sospensione dei processi. Giusto, su questo concordiamo. Ma non mi risulta che i giudici abbiano mai reso conto a qualcuno delle loro scelte. Chi rende sempre conto al sovrano è invece il Parlamento: il quale dal popolo può essere confermato o no nella sua composizione politica attraverso libere elezioni. Perciò è bene che sia il Parlamento a prendere certe decisioni perché il Parlamento potrà e dovrà darne conto al sovrano.
Quanto ai mezzi che garantiscono attualmente l’indipendenza della magistratura bisognerà prima o poi fare un discorso finalmente meditato e non intessuto di slogan. Bisognerà chiedersi se l’attuale organizzazione sindacale dei giudici, insieme all’autonomia e le competenze esclusive del Csm, serva davvero a tutelare l’indipendenza del magistrato, come va intesa in uno stato democratico, o se finisca invece con l’esporre ogni singolo giudice alla più subdola e pericolosa sottomissione: all’ortodossia, alla mentalità, ai criteri, alle scelte politiche del proprio ordine professionale (perennemente a rischio, perciò, di trasformarsi in casta).
Francesco Cavalla
professore di Filosofia del Diritto













































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