Nelle parole che Ciampi ha usato per rispondere all’intervista apparsa su Repubblica, qualcuno ha visto ben più di semplici riflessioni personali su eventi passati e presenti della sua carriera politica: tra le righe, infatti, si poteva leggere un messaggio ben preciso all’attuale Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.
Su un argomento in particolare sembrava che l’ex Governatore della Banca d’Italia “parlasse a nuora perchè suocera intendesse”:
“Non si deve usare come argomento che tanto, se il Parlamento riapprova la legge respinta, il Presidente è poi costretto a firmarla. Intanto non si promulghi la legge in prima lettura, per lanciare un messaggio forte a chi vuole alterare le regole, al Parlamento e all’opinione pubblica“.
Il rimprovero a Napolitano, qui, è palese.
E questo rinnovato spirito di “resistenza” da parte di Ciampi, che le leggi in seconda battuta le ha controfirmate tutte, è piaciuto così tanto a Travaglio, che si è permesso di aggiungervi del suo:
“Anche perchè, se una legge resta incostituzionale anche in seconda lettura, il Presidente può comunque rifiutare di promulgarla e dimettersi. La Costituzione è un po’ più importante di una poltrona“.
Chiaro il concetto, signor Napolitano?
Fortuna che non si è tenuti a dar conto di certi consigli, altrimenti sai che figuracce?!
In realtà, infatti, Napolitano ha già dimostrato un coraggio leonino, opponendosi alla possibilità che il Governo intervenisse con decreto nella vicenda Englaro [Corriere della Sera]; si è scontrato col Governo sul ddl sicurezza e in particolare sulla legge di riforma del sistema delle intercettazioni [Repubblica]; ha preteso la cancellazione della norma “stoppa processi” [Repubblica]; e anche sul lodo Alfano ha avuto modo di guidare la stesura della norma.
Ed ogni volta ha attirato su di sè critiche e consensi trasversali.
Si potrà dire che Napolitano non ha esercitato il suo potere di respingimento delle leggi di Parlamento e Governo che altri si aspettavano, ma non si potrà certo dire che non abbia agito con fermezza.
O è diventato forse un reato (magari di collaborazionismo) far lavorare di più gli uffici diplomatici, per prevenire scontri istituzionali plateali!?
Inoltre, se una legge viene giudicata rispondente ai requisiti di costituzionalità individuati dalla Carta e non confutati dal Presidente della Repubblica, non si capisce perchè mai il Capo dello Stato debba rimandare alle Camere una legge sulla scorta dei convincimenti di una parte della stampa nazionale!!
Dunque, la risposta a Carletto Ciampi verrebbe anche facile: guarda la trave che hai nel tuo occhio, prima di giudicare le pagliuzze altrui.
A Travaglio invece, il solito invito: la Costituzione, prima di citarla, bisogna leggerla e magari anche studiarla.
Breve ripasso per tutti:
art 74 Cost: il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Il che suona un tantinello diverso da quel che dice il buon Travaglio.
C’è di più: andrebbe ricordato a Travaglio che quel dovere di promulgazione non potrebbe essere evaso semplicemente rimettendo il proprio mandato con dimissioni immediate.
Di fatto, queste dovrebbero giungere prima dell’eventuale controfirma in seconda lettura.
Ma se così fosse, le Camere avrebbero comunque tutto il tempo di eleggere (entro 15 giorni) un nuovo Capo dello Stato e fargli tranquillamente promulgare la legge in esame!
Il tutto, senza contare che in assenza del Presidente della Repubblica le sue veci le farebbe immediatamente la Seconda Carica, cioè il Presidente del Senato.
Il che significa che sarebbe del tutto inutile perdere quella poltrona per dar conto ad un’opinione pubblica sobillata dalle demagogiche chiacchiere di tipetti come Travaglio!!!




















































93 comments
Comments feed for this article
24 novembre 2009 a 13:06
Nick
@Marco
Sicuro?
Leggo da qui
Il Capo dello Stato promulga le leggi votate dalle due Camere, emana i decreti che hanno valore di legge (i decreti-legge e i decreti legislativi) e autorizza la presentazione delle proposte di legge del Governo. In questi tre casi il potere del Presidente è solo formale. E’ però interessante notare che, per il primo caso, la Costituzione italiana stabilisce per il Capo dello Stato la possibilità di rifiutare la promulgazione di una legge e di rinviare il testo di essa alle Camere per chiederne un riesame. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui il Presidente ritenga che la legge in questione sia in contrasto con alcune norme o principi costituzionali. Il rinvio alle Camere deve però essere accompagnato da un messaggio scritto, in cui vengono spiegati i motivi di questa decisione. Se però dopo il riesame la Camera e il Senato approvano la legge senza modificarla, il Presidente deve procedere alla promulgazione (art. 74 Cost.) o, in caso contrario, dimettersi dalla carica.
Non so però se sia affidabile…
24 novembre 2009 a 13:07
Nick
Ho dimenticato il link: http://www.learnitaly.com/presidente.htm
24 novembre 2009 a 13:28
Luigi
caro Nick
a riguardo ho appena prenotato un libro che sembra promettente, sul passato del nostro caro vecchio presidente:
http://www.stampalternativa.it/libri/788-9/giulio-manfredi/telekom-serbia.html
24 novembre 2009 a 14:16
Marco Caruso
@ nick: tutto giusto fino all’ultimo periodo.
“…o, in caso contrario, dimettersi dalla carica”.
questa proprio non sta scritta da nessuna parte e non sarebbe nemmeno logica come conseguenza, visto che le dimissioni sono un atto personalissimo alla cui base sta una scelta volontaria di lasciare il proprio incarico istituzionale e non invece un effetto diretto o indiretto dell’iter legislativo.
tant’è che la Costituzione, all’articolo 74 non prende assolutissimamente in considerazione la cosa.
anche perchè, se ci pensi bene, non ne varrebbe la pena.
tu ti dimetti e quello scelto dopo di te approva perchè obbligato.
o si dimette anche il prossimo? e così via? e lo stato? che fine fa? resta bloccato al palo perchè ogni 15 giorni salta un presidente?
in più, ci sarebbe il pres del senato, che in quanto vice potrebbe benissimo supplire all’assenza del capo dello stato.
mah…a me sembra stupido anche perchè se ti dimetti, ti dimetti prima che la legge da firmare ti arrivi tra le mani, altrimenti ti porresti direttamente in contrasto con la Costituzione che in qualche modo ti obbliga a controfirmare il testo di legge di seconda approvazione…
24 novembre 2009 a 14:25
Nick
@Marco
Avevo letto frettolosamente… il mio intervento di prima è fuori luogo.
In pratica invece dici quello che dice lui .
E cioè che il presidente della Repubblica può evitare la seconda volta di promulgare la legge solo dimettendosi.
Ma tu dici che è inutile.
Tuttavia non capisco quando dici che Travaglio dice cose contrarie alla Costiituzione. Che cosa in particolare?
24 novembre 2009 a 15:01
Nick
@Marco
“questa proprio non sta scritta da nessuna parte”
Travaglio non ha detto che il presidente della repubblica DEVE dimettersi se non condivide una legge. Ma che può dimettersi e non promulgare la legge.
Poi che lo facciano altri è un altro discorso.
“non sarebbe nemmeno logica come conseguenza”
Anche rifiutare di firmare una legge non è una cosa logica. Perchè poi tanto la ripresentano uguale.
Intanto però si dà un messaggio forte.
E le dimissioni del presidente della repubblica sono un messaggio fortissimo.
Non sono sicuro che il parlamento dopo le dimissioni del presidente della Repubblica abbia il coraggio di ripresentare di nuovo la legge.
Insomma il discorso di Travaglio è in discorso di principio
@Luigi
Buona lettura.
Ma leggere le cose che ho scritto a proposito dell’articolo di enrix, no eh?
Intanto sul sito sbugiardato da Luigi Cigarini enrix scrive che quello che ha scritto
“va preso con le pinze, perchè bisognerebbe avere davanti agli occhi i verbali integrali, cosa che sto ottenendo e quindi nell’arco di poco sapremo”
E quindi il fatto che Travaglio ha attribuito a Brusca una frase tagliandone una parte è una cosa che “va presa con le pinze”
Ma intanto enrix l’ha scritta.
E il controllo delle fonti?
24 novembre 2009 a 15:07
pippo io
anch’io l’ho intesa come nick, le dimissioni non sono ovviamente previste da nessuna parte.; se il capo dello stato fosse “costretto” a firmarla (uso lo stesso verbo utilizzato dal Presidente-quello con la P maiuscola-di fronte alle rimostranze di un cittadino) e non volesse, potrebbe clamorosamente dimettersi per dimostrare il suo dissenso. Indipendentemnte quindi dagli sviluppi (uguale promulgazione della legge) citati dal pensattore di cui sopra.
Chairo che a Travglio farebbe piacere, se non altro per isolare il berlusconi acnora di più, ma questa è una sua valutazione personale indipendente dal resto del discorso.
24 novembre 2009 a 15:08
Marco Caruso
@ nick: …un principio che non porta da nessuna parte, però…
bisogna stare attenti al peso che si vuol dare alla demagogia o al gesto teatrale, perchè potrebbe non bastare…potrebbe essere anche fondato su un’erronea convinzione in merito a certi fatti!
comunque sia, il “non sta scritto da nessuna parte”, era riferito al testo che mi hai incollato prima insieme al suo link… La Costituzione non parla di dimissioni conseguenti alla mancata promulgazione di una legge in seconda battuta..
24 novembre 2009 a 15:11
Nick
@Marco
OK siamo d’accordo. Almeno in parte
24 novembre 2009 a 15:13
Marco Caruso
@ pippo: quello che contesto al discorso di Travaglio è proprio la mancanza di logica.
mi spiego: le dimissioni di un presidente della repubblica non sono una conseguenza della mancata promulgazione di una legge, bensì una scelta personalissima fatta da quest’ultimo per motivazioni proprie.
ci siamo?
perciò il capo dello stato dovrebbe dimettersi in un momento intermedio tra il primo rinvio alle camere e la seconda deliberazione parlamentare in merito alla medesima legge.
questo vuol dire che un Presidente non può rifiutarsi di controfirmare una legge se questi è ancora in carica al momento in cui gli viene presentata sotto mano.
si può dimettere, ma deve farlo prima, altrimenti credo commetta anche un reato, visto che è nei suoi doveri promulgare una legge!
24 novembre 2009 a 15:15
Nick
OK. Siamo d’accordo. Almeno in parte
24 novembre 2009 a 15:15
Nick
Scusa, prima non mi prendeva il commento
24 novembre 2009 a 15:51
Luigi
Nick
posso scendere sul personale?
Ho ordinato il libro per leggerlo durante il natale.
Ho un progetto entro giovedi’ prossimo, una tesi da finire entro i l18, un altro progetto entro il 23, una fidanzata cui stare dietro……..
ci manca anche che mi porti i post del blog stampati a casa per leggerli di notte!
Abbi pieta’!
24 novembre 2009 a 16:07
Nick
Non siamo più d’accordo
Quindi Travaglio sbaglia nel dire il “momento” in cui il presidente della Repubblica potrebbe esercitare la sua scelta di dimettersi (in questo modo rifiutandosi di promulgare la legge?)
Ma poi scusa, che reato commette il presidente se si dimette quando la legge gli viene presentata?
Quello di: dimissioni presidenziali improvvise effettuate per evitare la firma di una legge ?
(scherzo)
In base a quello che dici una persona è “costretta” a fare il presidente della repubblica anche se per un motivo anche indipendente da una legge specifica vorrebbe dimettersi.
Se il presidente rifiuta una prima volta e la legge viene emendata in maniera soddisfacente per tutti, ma nel frattempo per un motivo qualsiasi (anche motivi di salute) vorrebbe dimettersi non può farlo. Perchè DEVE prima promulgare la legge
Insomma la costituzione obbligherebbe qualcuno a una carica pubblica, durante un periodo determinato. Il presidente deve stare lì e non può muoversi
24 novembre 2009 a 16:09
Nick
@Luigi
Scusa, non avevo capito
24 novembre 2009 a 18:42
pippo io
@caruso
mi spiego: le dimissioni di un presidente della repubblica non sono una conseguenza della mancata promulgazione di una legge, bensì una scelta personalissima fatta da quest’ultimo per motivazioni proprie.
appunto. ci deve fermare qui. Il resto sarebbe inquinato dalla tua antipatia per travaglio e dal mio intimo piacere, che sarebbe a questo punto condivisibile con quello del travaglio, per un eventuale dimissione del presidente che ipoteticamente potrebbe portare a un banco che salta, una rivoluzione, partigiani, montagne eccetera eccetera eccetera
24 novembre 2009 a 18:42
pippo io
ci SI deve
24 novembre 2009 a 18:51
Marco Caruso
@ pippo: oddio, no…di nuovo… Sai che noia…
24 novembre 2009 a 19:00
pippo io
mi autocorreggevo
25 novembre 2009 a 11:54
Jean Lafitte
Caruso come al solito appena metti bocca in qualche questione giuridica fai una figura barbina. Ha perfettamente ragione Travaglio. Inoltre se non capisci l’effetto dirompente che può avere le dimissioni di un capo di stato, sono veramente preoccupato per la tua salute mentale.
Chi lo va a spiegare a Obama, tu?
“questa proprio non sta scritta da nessuna parte”
come gran parte della costituzione “vivente”. idiota!
“bisogna stare attenti al peso che si vuol dare alla demagogia o al gesto teatrale”
niente… proprio non ci arriva…
“mi spiego: le dimissioni di un presidente della repubblica non sono una conseguenza della mancata promulgazione di una legge, bensì una scelta personalissima fatta da quest’ultimo per motivazioni proprie.
ci siamo?”
no. tu ci sei.
cmq. a rigore nulla impone al presidente della repubblica di firmare in seconda battuta.
e, in secondo luogo, anzi in primo. il presidente della repubblica una volta che vede che il parlamento sta per rifare la stessa porcata può sciogliere le camere.
25 novembre 2009 a 12:01
Marco Caruso
@ lafitte: scigliere le Camere? e con quale motivazione? il Parlamento è sovrano, fino a prova contraria. E poi quello del pres della Repubblica è solo un controllo preventivo di costituzionalità, che però non si esaurisce lì: infatti c’è la Corte Costituzionale.
dubito che un capo di Stato si prenderebbe la briga di mandare a ramengo un voto popolare per una sua propria convinzione in merito alla bontà costituzionale di una legge voluta dal Parlamento.
ops, mi sa che ho appena dimostrato la bufala che hai raccontato!
altra cosetta: non sta scritto da nessuna parte che il pres della Repubblica debba dimettersi se non promulga una legge che gli è stata rimandata in seconda lettura.
il fatto che la Costituzione dica più di quello che sta scritto non significa che debba dire anche cose in contraddizione con se stessa.
secondo il tuo ragionamento, il pres della Repubblica potrebbe anche non firmare per due volte lo stesso provvedimento, il che, se permetti, sarebbe un atteggiamento improprio da parte del capo dello Stato, visto che l’articolo 74 parla chiarissimo.
il fatto che possa decidere di dimettersi prima è un’altra questione, ma poco cambierebbe, visto che il successivo pres della Rep potrebbe serenamente approvare.
quindi, anche in campo internazionale e davanti all’opinione pubblica, un’eventuale dimissione per motivi ideologici verrebbe presa per tale e nulla più: una disputa politica tra un Parlamento Sovrano e un capo di Stato fazioso.
ops, ho fatto crollare il tuo castellino di carte…mi spiace…
25 novembre 2009 a 12:28
Jean Lafitte
“scigliere le Camere? e con quale motivazione?”
nessuna.
il parlamento è sovrano. fino a quando non viene sciolto. dal presidente della repubblica.
“dubito che un capo di Stato si prenderebbe la briga di mandare a ramengo un voto popolare per una sua propria convinzione in merito alla bontà costituzionale di una legge voluta dal Parlamento.”
l’esempio fatto da Travaglio era un altro. non fare il finto tonto. che sei tonto davvero.
“ops, mi sa che ho appena dimostrato la bufala che hai raccontato!”
ops cosa?
ormai ti capisci da solo.
” non sta scritto da nessuna parte che il pres della Repubblica debba dimettersi se non promulga una legge che gli è stata rimandata in seconda lettura.”
no, infatti. vedo che sei proprio lento. non si parla di dovere ma di potere.
” il pres della Repubblica potrebbe anche non firmare per due volte lo stesso provvedimento, il che, se permetti, sarebbe un atteggiamento improprio da parte del capo dello Stato, visto che l’articolo 74 parla chiarissimo.”
un tuo giudizio. ma non c’è nessuna norma che sanzioni questo “atteggiamento improprio”, come lo chiami tu.
“il fatto che possa decidere di dimettersi prima è un’altra questione, ma poco cambierebbe, visto che il successivo pres della Rep potrebbe serenamente approvare.
quindi, anche in campo internazionale e davanti all’opinione pubblica, un’eventuale dimissione per motivi ideologici verrebbe presa per tale e nulla più: una disputa politica tra un Parlamento Sovrano e un capo di Stato fazioso.”
certo nel tuo mondo di marzapane, un golpe bianco, un gravissimo conflitto istituzionale è solo ” dimissione per motivi ideologici “…
certo certo. vallo a spiegare tu a Obama o alla Merkel…ops…
25 novembre 2009 a 12:40
Marco Caruso
@ lafitte: non ti facevo così ignorante…eppure, tocca ricredermi!
hai detto tu che il PdR potrebbe anche sciogliere le camere ed io ho risposto a te e a questa tua strampalata ipotesi, chiedendoti anche di giustificarla un minimo, ma evidentemente non sai cosa dire, perciò…glissi e rigiri la frittata.
dai…c’hai provato…sarà per la prossima volta, non ti scoraggiare!
inoltre, la tua ignoranza è davvero caprina:
art 74:
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa DEVE essere promulgata.
ora, o stiamo usando un dizionario d’italiano diverso oppure hai detto una sonora cazzata, perchè il verbo DOVERE è decisamente diverso dal verbo POTERE!!!
ci siamo?
perciò: rifiutarsi di firmare una legge in seconda lettura e per questo dimettersi o sciogliere le Camere sarebbe un gesto ideologico, un vero e proprio golpe per spiegare il quale, all’estero come in Italia, basterebbero tre parole: “era uno stronzo”…
come te…
25 novembre 2009 a 13:20
Nick
Marco il problema sta proprio qui
La Costituzione dice che il presidente DEVE firmare la legge. E su questo siamo d’accordo.
Ma se decide, per una sua scelta personalissima di dimettersi allora la costituzione non gli impone niente.
E non gli impone nemmeno di continuare a fare il presidente se per un qualunque motivo non vuole più farlo.
Se tu dici che non può dimettersi stai dicendo che la Costituzione gli IMPONE IN OGNI CASO di continuare il mandato.
E, per come la vedo io, le cose non stanno così.
Un presidente può dimettersi per motivi di salute?
O perchè non se la sente di fare più il presidente?
Infine: se la sua è una scelta personalissima non DEVE motivarla.
25 novembre 2009 a 13:33
Jean Lafitte
caruso invece io ti facevo ignorante e ogni volta è una conferma.
non capisci neanche la lingua italiana.
ho scritto: “il presidente della repubblica una volta che vede che il parlamento sta per rifare la stessa porcata può sciogliere le camere.”
quindi PRIMA che la legge abbia finito l’iter in parlamento.
“Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa DEVE essere promulgata.
ora, o stiamo usando un dizionario d’italiano diverso oppure hai detto una sonora cazzata, perchè il verbo DOVERE è decisamente diverso dal verbo POTERE!!!”
si parlava, leggi e controlla, del potere di dimettersi. come ti spiega anche nick se il presidente si dimette come è sua facoltà, non solo NON DEVE firmare più nulla, ma non può. viene da sè.
torna alle elementari,va, che è meglio… perchè fai veramente pietà
25 novembre 2009 a 13:38
Marco Caruso
@ nick: ci tengo a chiarire un attimo i termini della questione, perchè evidentemente le cose si son confuse strada facendo.
ebbene: cos’ha detto Travaglio?
che il PdR può rifiutarsi di firmare una legge anche se questa gli è stata riproposta tale e quale in seconda lettura e dimettersi per dare un messaggio chiaro e forte all’opinione pubblica.
al che mi son permesso di far notare che in realtà, la Costituzione parla chiaro e all’art 74 dice espressamente che il PdR DEVE promulgare quella legge e non può quindi sottrarsi dal farlo.
questo discorso, ovviamente, vale finchè il PdR è in carica.
se invece il PdR decide di dimettersi, non ci sono problemi: rassegna le dimissioni, che sono immediate, e i poteri vengono trasferiti al pres del Senato nel mentre che viene indetta la nuova elezione entro e non oltre 15 giorni.
a questo punto, il nuovo PdR dovrà promulgare quella legge, perchè è il Parlamento ad essere sovrano ed la Corte Costituzionale l’organo istituito per risolvere le questioni di legittimità!
in poche parole, un PdR non può rifiutarsi di promulgare una legge e dimettersi non cambierebbe le cose, anche perchè rischierebbe di dimostrare una faziosità che lo squalificherebbe proprio davanti all’opinione pubblica!
ti prego, nick, di non farti incasinare dai pipponi di Lafitte…e a tal proposito, se proprio non ti fidi, rileggiti i miei commenti e comprenderai pacificamente la coerenza che vi è insita…
25 novembre 2009 a 13:43
Marco Caruso
@ lafitte: il tuo problema è che tendi a confondere le acque e poi finisci con l’incasinarti con le tue stesse parole!
sei tu che hai incrociato fatti che io avevo tenuto ben distinti non per niente…
ho già detto, e lo ribadisco, che quello che ha scritto Travaglio è un’emerita puttanata.
il PdR DEVE promulgare una legge se questa gli viene riproposta dal Parlamento, che è sovrano!!!
se si dimette PRIMA è logico che non possa firmare niente, ma ciò darebbe solo la sensazione di essere una conseguenza di uno scontro politico più che istituzionale.
il perchè?
come già ti spiegavo…è la Corte Costituzionale a decidere della legittimità o meno di una legge!
quindi è totalmente intuile che il PdR si dimetta.
e comunque, questo non può certo accadere DOPO che quella legge gli sia stata presentata sotto mano mentre era ancora in carica.
stai attento alla consecutio, caro Lafitte, e rileggiteli tu i commenti che hai scritto…
25 novembre 2009 a 14:39
Jean Lafitte
“ebbene: cos’ha detto Travaglio?
che il PdR può rifiutarsi di firmare una legge anche se questa gli è stata riproposta tale e quale in seconda lettura e dimettersi per dare un messaggio chiaro e forte all’opinione pubblica.”
no caruso, sei falso come una moneta da tre euro, hai i bachi nel cervello, forse sei dislessico, non so.
Travaglio nel suo video di lunedì ha fatto l’esempio iperbolico di una legge costituzionale che prevedeva che in parlamento potesse votare solo la maggioranza. non ha mica detto vhe Napolitano deve dimettersi se ripresentano due volte una legge porcata tipo un lodo alfano o similari.
come vedi proprio non ci sei dal principio.
cmq. l’articolo 74 non dice proprio che il Presidente della Repubblica DEVE promulgarla. e n.b. che i costituenti quando hanno scritto gli articoli hanno guardato pure le virgole.
“in poche parole, un PdR non può rifiutarsi di promulgare una legge e dimettersi non cambierebbe le cose, anche perchè rischierebbe di dimostrare una faziosità che lo squalificherebbe proprio davanti all’opinione pubblica!”
ripeto questa è un’opionine tua, di un bambinetto stupido. vai a convincere Obama e la Merkel…
“stai attento alla consecutio”
si….ah ah ah….
circo Caruso!!!
25 novembre 2009 a 14:55
Marco Caruso
@ lafitte: ma io non ho assolutamente mai citato il “video” di Travaglio, bensì il suo articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. L’ho anche linkato. E l’ho citato nel post, virgole comprese.
sull’articolo 74, ti prego, leggilo prima di parlare e ciarlare.
basta cercarlo su internet, non ti chiedo nemmeno di aprire il codice che dovresti avere a portata di mano…
sicuro di poter affermare quel che affermi poco più sopra?
25 novembre 2009 a 14:55
Nick
@Marco
Scusa Marco, ma cosa c’entra la Corte Costituzionale con la decisione del presidente del consiglio di firmare o non firmare una legge?
25 novembre 2009 a 14:59
pippo io
forse i termini sono così.
la legge DEVE essere promulgata in seconda battuta.
Punto e morta lì.
Il promulgatore può solo essere il Pdr.
se il Pdr si dimette prima della promulgazione boh, o cambi la costituzione, o viene promulgata da chi fa le veci del presidente.
eè utile che il Pdr si dimetta? si?no? boh? non importa.
importa che la legge DEBBA essere promulgata, non che il presidente DEVE firmarla.
Quest’ultima non è un’emerita puttanata ma un’inesattezza chiara e limpida.
25 novembre 2009 a 14:59
Marco Caruso
@ nick: era per spiegare a Lafitte (e a te) come l’organo competente a decidere della conformità alla Carta o meno di una legge sia la Corte Costituzionale e non il PdR, il quale, quindi, non può rifiutarsi di promulgare una legge voluta dal Parlamento.
25 novembre 2009 a 15:01
Marco Caruso
@ pippo: secondo te è un’inesattezza dire che il PdR DEVE promulgare una legge in seconda battuta?
spiegalo ai costituenti.
l’articolo 74 dice proprio che il PdR DEVE promulgare…
25 novembre 2009 a 15:02
pippo io
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
25 novembre 2009 a 15:04
Marco Caruso
@ pippo: ecco…appunto. “Questa DEVE essere promulgata”…
25 novembre 2009 a 15:05
Nick
@Marco
Il presidente della repubblica può rifiutarsi però (la prima volta) di firmare una legge che non gli piace, anche dicendo espressamente che è costituzionale, e dicendo i motivi per cui non la firma. Su questo siamo d’accordo?
25 novembre 2009 a 15:05
pippo io
non dice esattamente così, dice che la legge DEVE essere promulgata.
e dice che
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Ma non c’è nessun articolo della costituzione in cui sia prevista per legge la proprietà transitiva.
Un costituzionalista, nel caso in cui il presidente con gesto forte e simbolico si dimettesse per non dover promulgare una legge a lui invisa, si divertirebbe nel caso uno che fa le veci firmasse quanto non è stato firmato dall’altro.
ad ogni modo nella costituzione c’è questo vulnus.
25 novembre 2009 a 15:06
Jean Lafitte
“ma io non ho assolutamente mai citato il “video” di Travaglio, bensì il suo articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. L’ho anche linkato.”
e anche qui fa sempre riferimento a un caso limite.
“sicuro di poter affermare quel che affermi poco più sopra?”
siii
caruso forse so meglio di te le competenze della corte costituzionale. questo però non va ad intaccare i poteri del presidente della repubblica.
ripeto, fattene una ragione…
25 novembre 2009 a 15:06
pippo io
così a spanne
25 novembre 2009 a 15:08
Marco Caruso
@ nick: su quello non ci piove, ma non è questo l’oggetto del discorso…
25 novembre 2009 a 15:10
Marco Caruso
@ pippo: le dimissioni di un PdR prima della promulgazione di una legge licenziata dal Parlamento (che è e rimane sovrano) non comporterebbero in nessun caso problemi di costituzionalità per quella legge stessa.
il perchè?
perchè il PdR non può sostituirsi alla Corte Costituzionale!
25 novembre 2009 a 15:14
Jean Lafitte
caruso se ti vede il mio prof di diritto costituzionale ti strangolerebbe
25 novembre 2009 a 15:14
Marco Caruso
@ lafitte: nessun caso limite.
Travaglio dice chiaramente: il PdR può rifiutarsi di promulgare una legge anche in seconda lettura e dimettersi!
sul fatto che possa dimettersi non ci sono dubbi, è una scelta personale e nessuno gliela vuole negare.
sul fatto che però possa negarsi a un suo dovere costituzionale ho qualche dubbio…
in buona sostanza, la mia critica era relativa al fatto che al di là del gesto teatrale e demagogico, poco cambierebbe…sia agli occhi dei politici che dell’opinione pubblica!
e, per inciso, qui non si stavano discutendo le competenze della Corte Costituzionale, bensì quelle del PdR…
25 novembre 2009 a 15:14
Jean Lafitte
vedesse
25 novembre 2009 a 15:15
Marco Caruso
@ lafitte: spiegami il perchè? perchè mai dovrebbe strangolarmi?
25 novembre 2009 a 15:16
Jean Lafitte
poi sbatti da un argomento all’altro per fare confusione dopo che ti hanno “sfanculato” come dice daw, come un cretino.
non so che dire. fai veramente pena, come essere umano, dico.
25 novembre 2009 a 15:16
Jean Lafitte
perché dici delle tali idiozie caruso che neanche te ne rendi conto
25 novembre 2009 a 15:18
Marco Caruso
@ lafitte: spero tu ti renda conto del fatto che non stai assolutamente dicendo niente!
forse perchè non hai molto da dire? o meglio: non hai niente da poter dire?
25 novembre 2009 a 15:19
Jean Lafitte
“ravaglio dice chiaramente: il PdR può rifiutarsi di promulgare una legge anche in seconda lettura e dimettersi!”
si. e infatti lo può fare. anche se lui ovviamente parla di leggi che pesantemente alterano gli equilibri costituzionali. non dice che ad ogni porcata il presidente della repubblica si deve dimettere.
“in buona sostanza, la mia critica era relativa al fatto che al di là del gesto teatrale e demagogico, poco cambierebbe…sia agli occhi dei politici che dell’opinione pubblica!”
questa è una tua improbabile e bislacca previsione. invece avrebbe degli effetti dirompenti. anche se difficilmente prevedibili.
25 novembre 2009 a 15:20
Marco Caruso
@ lafitte: sarebbe comunque molto interessante avere un prof di diritto costituzionale tra noi…….ma non sono molto sicuro che dopo potresti ritenerti soddisfatto o orgoglioso dei tuoi commenti!
il tuo problema è che non puoi confutare quel che ho detto…….proprio costituzionalmente parlando!
25 novembre 2009 a 15:21
Jean Lafitte
e che devo dire di più, caruso?
prova a rispondere a una che sia una delle mie obiezioni allora si potrebbe discutere…
25 novembre 2009 a 15:21
Marco Caruso
@ lafitte: Travaglio non dice un bel cazzo di niente in quell’articolo. Anche perchè le sue parole vanno ad aggiungersi a quelle di Ciampi. Il quale ex PdR non parla assolutissimamente di casi limite come quelli da te accennati!
sorry…ritenta, sarai più fortunato!!!!
25 novembre 2009 a 15:22
pippo io
@ pippo: le dimissioni di un PdR prima della promulgazione di una legge licenziata dal Parlamento (che è e rimane sovrano) non comporterebbero in nessun caso problemi di costituzionalità per quella legge stessa.
il perchè?
perchè il PdR non può sostituirsi alla Corte Costituzionale
ma non parlavamo di PROMULGAZIONE?
l’art 74 parla chiaro. Senti Travaglio ha forzato la mano ma non ha detto emerita puttanata.
Ci sono 3 righe malcontate di art 74 che lo testimoniano.
Immagina uno schifani che, mancando il presdiente della repubblica, firma una legge (per tutto quello detto prima).
Immagino una corte costituzionale che prende gli artt 73 e 74 e legge.
La legge DEVE essere promulgata.
“Bene” “Che si promulghi quindi!”
“ehm, ma chi promulga la legge è il presdiente della Repubblica!”
“Ops, il presidente non c’è c’è solo la Muffa”
“Eh no, non scendiamo nel becerume!”
“comunista!” “belruscones” “Piromane” “Pedofilo”
e via dicendo.
sarebbe un casino, prima che eventualmente quella legge possa essere effettivamente promulgata con il placet della corte costituzionale.
25 novembre 2009 a 15:22
Marco Caruso
@ lafitte: ho risposto punto su punto…
se vuoi ricominciamo, ma credo sarebbe parecchio noioso!
25 novembre 2009 a 15:24
Jean Lafitte
“sarebbe comunque molto interessante avere un prof di diritto costituzionale tra noi…….ma non sono molto sicuro che dopo potresti ritenerti soddisfatto o orgoglioso dei tuoi commenti!
il tuo problema è che non puoi confutare quel che ho detto…….proprio costituzionalmente parlando!”
caruso sarei davvero curioso di conoscere il tuo prof di costituzionale così per chiedere come ha fatto a promuoverti…
25 novembre 2009 a 15:24
Marco Caruso
@ pippo: fermati un attimo.
ti ho solo detto che se un PdR si dimette, dopo 15 giorni ce n’è un altro e questo vanifica totalmente l’effetto teatrale voluto con le dimissioni del primo…
che poi possa intervenire anche il pres del senato posso anche capire che sia un’eventualità improbabile, ma il discorso era su altro.
Travaglio ha detto una gran puttanata sostenendo che il PdR possa rifiutarsi di promulgare una legge riproposta tale e quale dal Parlamento in seconda battuta.
si dimetta pure, fatti suoi…ma non credo sia un buon consiglio da dare e il perchè l’ho spiegato…credo!
25 novembre 2009 a 15:25
Nick
@Marco
OK, non avevo capito il riferimento alla corte costituzionale.
Quindi la Costituzione dice che il presidente della repubblica ha questi diritti/doveri.
a) può rifiutarsi di firmare una legge che, per qualsiasi motivo non gli piace, purchè lo motivi alla nazione
b) se gli viene ripresentata (e naturalmente se è ancora presidente!) deve firmarla
Il punto su cui dibattiamo è
c) può dimettersi (per qualsiasi ragione) in qualunque momento ne abbia voglia?
Se vale c) mi sembra che il discorso di Travaglio sia tecnicamente corretto anche se magari per te non è giusto in linea di principo e/o inefficace
per un presidente fare ciò.
Non stiamo parlando di costituzionalità.
E il mio discorso è diverso da quello di lafitte.
25 novembre 2009 a 15:27
Marco Caruso
@ lafitte: guarda, era quel gran borioso di Roberto Zaccaria, quindi…rifattela pure con lui.
comunque, a parte i nomi dei professori, i libri esistono apposta.
e non mi pare tu possa negare quel che ho detto.
cosa dice l’articolo 74 comma 2 della Costituzione?
che un PdR DEVE promulgare una legge. Punto.
chi è competente ad un eventuale giudizio di costituzionalità?
la Corte Costituzionale.
dov’è che sbaglio?
25 novembre 2009 a 15:29
Marco Caruso
@ nick: su a e b siamo d’accordo.
e, magari ti stupirà, siamo d’accordo anche sul punto C!!!!
un presidente può dimettersi quando cavolo gli pare!
quello che contesto al discorso di Travaglio è: l’opportunità delle dimissioni, visto che “morto un PdR se ne fa un altro”; e il concetto che lascia passare, secondo cui un PdR potrebbe rifiutarsi di promulgare una legge in seconda battuta.
nulla più!
25 novembre 2009 a 15:30
pippo io
no marco hai detto che il pdr DEVE promulgare
il PdR DEVE promulgare una legge se questa gli viene riproposta dal Parlamento, che è sovrano!!!
se si dimette PRIMA è logico che non possa firmare niente, ma ciò darebbe solo la sensazione di essere una conseguenza di uno scontro politico più che istituzionale. 25 novembre ore 13.43 il pansatore, marco caruso, eccetera.
non è scritto che deve promulgare, c’è scritto che legge “viene promulgata dal presidente della repubblica” e che la legge in seconda battuta “deve essere promulgata.”
Sono cazzate per un cittadino comune, ma voi avvocati o aspiranti tali ci andate a nozze con queste sottigliezze no? e allora tanto vale ribadirlo.
25 novembre 2009 a 15:33
pippo io
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
L’ART. 74 COMMA 2 NON DICE DA NESSUNA PARTE CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE PROMULGARE UNA LEGGE.
cMARCO CARUSO:Cosa dice l’articolo 74 comma 2 della Costituzione?
che un PdR DEVE promulgare una legge. Punto.
proprio qui sbagli.punto.
25 novembre 2009 a 15:33
Marco Caruso
@ nick: aggiungo solo una cosa…
Travaglio dice:
detta così sembra quasi che il PdR, dopo che il Parlamento gli ha riproposto la medesima legge che gli aveva rimandato indietro, possa rifiutarsi di firmare e piuttosto dimettersi dall’incarico.
quello che dico io è che una volta che hai la legge sotto mano non puoi non promulgarla.
ti puoi dimettere prima, non dopo.
ma se ti dimetti prima fai solo un gran casino politico in cui rischi di passarci pure da fazioso e non da super partes…e questo perchè il pdr non ha gli stessi poteri della Corte Costituzionale…che è l’unica a poter decidere quando una legge è legittima o illegittima…
25 novembre 2009 a 15:35
Marco Caruso
@ pippo: che fai?! Scherzi??????
spero di si, altrimenti son cazzi!
“una legge DEVE essere promulgata”.
chi è che promulga le leggi? il PdR.
quindi?????????
il PdR DEVE promulgare quella legge…
non mi sembrava così complicato da capire…
25 novembre 2009 a 15:41
Nick
“quello che contesto al discorso di Travaglio è: l’opportunità delle dimissioni, visto che “morto un PdR se ne fa un altro”; e il concetto che lascia passare, secondo cui un PdR potrebbe rifiutarsi di promulgare una legge in seconda battuta.”
La prima parle della fase la capisco. La seconda no…
Un presidente può rifiutarsi di PERSONALMENTE di promulgare una legge solo dimettendosi e in tal caso questa legge DEVE essere promulgata da chiunque gli succeda.
OK?
25 novembre 2009 a 15:43
Nick
“una volta che hai la legge sotto mano non puoi non promulgarla.
ti puoi dimettere prima, non dopo.”
E che fine ha fatto c) ?
25 novembre 2009 a 15:50
Jean Lafitte
“Travaglio ha detto una gran puttanata sostenendo che il PdR possa rifiutarsi di promulgare una legge riproposta tale e quale dal Parlamento in seconda battuta.”
Travaglio non ha detto nessuna puttanata. anzi, semmai il presidente può rifiutarsi di firmare senza bisogno di dimettersi.
Roberto Zaccaria, l’ho sempre detto che è un pezzo di pane quell’uomo. evidentemente anche a lui facevi pena…
“cosa dice l’articolo 74 comma 2 della Costituzione?
che un PdR DEVE promulgare una legge. Punto.”
NONEEEE. NON C’è SCRITTO DA NESSUNA PARTE Nè , NELL’ART 74 Nè ALTROVE CHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE PROMULGARE IN SECONDA BATTUTA. basta hai veramente rotto il cazzo.
“dov’è che sbaglio?”
quando non studi e parli a vanvera.
guarda te l’ha scritto pure qualche anima pia su Wikipedia ricopiando da qualche manuale.
“L’altro limite assoluto si ricava implicitamente dall’art.90 della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un reato, il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di “rifiuto” di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle Camere, e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.”
un’altro modo per il Presidente per non firmare poi è giocare sul termine. avendo un mese di tempo per firmare dalla data dell’approvazione. In questo caso il Presidente potrebbe ordinare analogamente a quanto fatto dai presidenti delle camere più volte in passato soprattutto in occasione delle leggi finanziarie di “fermare gli orologi” del Quirinale e andare avanti a oltranza…
ovviamente non è mai accaduto un caso del genere perché gli altri governi mai avevano tentato dei veri e propri colpi di stato.
25 novembre 2009 a 15:53
Marco Caruso
@ lafitte: azz…ora tiriamo pure fuori i colpi di stato…ah ok! allora va bene…
25 novembre 2009 a 15:56
Jean Lafitte
certo di colpo di stato stiamo parlando. e di cosa?
un presidente del consiglio che si autoimmunizza pure per i reati comuni , che decide di cambiare con un colpo di spugna l’intero assetto giudiziario italiano, come lo vuoi chiamare in altra maniera?
25 novembre 2009 a 15:58
Marco Caruso
@ lafitte: spero tu converrai con me, che al di là di questi casi limite e trucchetti parlamentari, il PdR non possa rifiutarsi di promulgare una legge.
25 novembre 2009 a 15:59
Marco Caruso
@ lafitte: nemmeno Ciampi ravvisò un qualche minimo tentativo di colpo di stato…quindi di che cazzo stai parlando?
25 novembre 2009 a 16:00
Jean Lafitte
caruso stiamo parlando di casi limite, appunto. come ti ho ripetuto non so quante volte.
sto parlando di adesso. Che c’entra Ciampi. vedi che non capisci una sega? o che fai finta di non capire una sega per incasinare sempre i discorsi?
25 novembre 2009 a 16:02
Marco Caruso
@ nick: poniamo il caso che il PdR si dimette. E poi? dov’è l’utilità di questo gesto?
25 novembre 2009 a 16:04
Marco Caruso
@ lafitte: io però ho citato l’articolo in cui Travaglio parla di Ciampi e riporta ciò che ha aggiunto l’ex PdR.
io partivo da lì.
non avevo assolutamente mai visto il video in cui Travaglio definisce quei casi, dei “casi limite”…
25 novembre 2009 a 16:06
Jean Lafitte
guardatelo. l’ho messo pure sul mio blog
25 novembre 2009 a 16:08
Nick
Marco, se ci rifletti il concetto da un punto di vista strettamente tecnico è semplicissimo.
SE vale c) cioè se un presidente può dimettersi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione ne abbia voglia allora c) ha la priorità su TUTTO.
E quindi può dimettersi anche dopo che gli è stata presentata la legge.
Il discorso è del tutto analogo a questo:
La costituzione dice che la legge DEVE essere promulgata. OK. Non ci piove.
Ma cosa succede se il presidente muore quando la legge gli viene ripresentata e PRIMA di mettere la firma?
Se ne elegge un altro che DEVE promulgarla.
A meno che nel frattempo non faccia la stessa fine pure lui.
25 novembre 2009 a 16:10
Nick
Marco, ti ho detto che sull’utilità o sull’opportunità non faccio critiche a quello che hai detto.
Sono pareri del tutto personali ed è difficile dire chi ha ragione e chi ha torto.
25 novembre 2009 a 16:17
Marco Caruso
@ lafitte:
riporto dal mio manuale di diritto pubblico, Caretti – De Siervo; Giappichelli Editore, Ed 2002; pagina 208)
lasciali perdere i casi limite, perchè non siamo certo in presenza di quelli.
e comunque, appare abbastanza chiaro che trattasi di eccezioni talmente improbabili che infatti il costituente non le ha prese in considerazione!
25 novembre 2009 a 16:22
Jean Lafitte
il costituente l’ha presa in considerazione. e si vede da come è formulato proprio l’art 74.
ripeto sarebbe proprio un caso eccezionale ma è quello di cui parlava Travaglio
25 novembre 2009 a 16:23
Marco Caruso
@ nick: allora…prima si dimette e poi si rifiuta di promulgarla. Il contrario non avrebbe senso, proprio perchè una legge DEVE essere promulgata!
immagina la scenetta, prendiamo il lodo Alfano: il parlamento lo approva e lo invia a Napolitano. Napolitano lo giudica incostituzionale e motivando i suoi rilievi rispedisce il testo al mittente. Il parlamento però lo riapprova pari pari e lo reinvia a Napolitano. A questo punto Napolitano non ha molte strade da percorrere. O si è già dimesso…e allora gioco forza non può essere lui a promulgare quella legge. Oppure promulga e poi si dimette.
non credo possa rifiutarsi di farlo, quando ormai sono decorsi tutti i termini…ovvero è passato un mese eccetera.
Travaglio (ed è lì che lo contesto) sembra dire: Napolitano poteva rifiutarsi e quindi dimettersi.
Ma così era passibile di esser messo in stato d’accusa!!!
capisci perchè non condivido una virgola di ciò che ha scritto Travaglio?
25 novembre 2009 a 16:25
Marco Caruso
@ lafitte: forse ne parlava nel video…non certo nell’articolo su Ciampi! e poi, non avevi detto che quei casi eccezionali si desumevano dall’articolo 90? Che c’entra allora l’articolo 74?
25 novembre 2009 a 16:25
Jean Lafitte
“Ma così era passibile di esser messo in stato d’accusa!!!”
embè?
“capisci perchè non condivido una virgola di ciò che ha scritto Travaglio?”
capisco perchè molti ti considerano uno scemo…
25 novembre 2009 a 16:26
Marco Caruso
@ lafitte: come “embè”? Perchè uno dovrebbe commettere un reato per far contento Travaglio?
25 novembre 2009 a 16:27
Jean Lafitte
per difendere la democrazia!!!!
RESISTERE
RESISTERE
RESISTERE
25 novembre 2009 a 16:30
Jean Lafitte
” Perchè uno dovrebbe commettere un reato per far contento Travaglio?”
e non commetterebbe nessun reato perché non ci sarebbe più nessuna legalità da difendere.
RESISTERE
RESISTERE
RESISTERE
25 novembre 2009 a 16:31
Marco Caruso
ok ok, Lafitte….è tutto chiaro!
ora puoi calmarti!!!
25 novembre 2009 a 16:38
pippo io
@ pippo: che fai?! Scherzi??????
spero di si, altrimenti son cazzi!
“una legge DEVE essere promulgata”.
chi è che promulga le leggi? il PdR.
quindi?????????
il PdR DEVE promulgare quella legge…
non mi sembrava così complicato da capire…
addirittura cazzi???
ricopio ed incollo fino alla noia, essendo molto semplice da capire.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
io dico che non c’è scritto che “dev’essere promulgata dal presidente stesso o da chi ne fa le veci”. E’ chiaro fin dal principio cosa intendo.
Anzi è sotto gli occhi di tutti.
Poi se il presidente si dimette ce ne sarà un altro che automaticamente diventerà “promulgatore” (a quel punto la legge ricomincerà il suo iter daccapo oppure no?) ma non il presidente dimesso.
Come vedi un presidente, come dice e lascia intendere Travaglio, che non dice pertanto alcuna emerita stronzata, ha la possibilità teorica di non firmare una legge anche nel caso gli venga riproposta: dimettendosi e lasciando la patata bollente al suo successore.
25 novembre 2009 a 16:41
Marco Caruso
@ pippo: purchè si dimetta prima. Altrimenti commette un reato. Anche se per Lafitte sarebbe un eroico gesto di Resistenza…
25 novembre 2009 a 16:42
pippo io
per evitare inutili ripetizioni io appoggio cmq nick in questa querelle, così uno stesso puntio di vista viene espresso (più tecnicamente tra l’altro) da uno solo
25 novembre 2009 a 16:44
Nick
“non credo possa rifiutarsi di farlo, quando ormai sono decorsi tutti i termini…ovvero è passato un mese eccetera.”
ma non avevamo detto che può dimettersi in qualsiasi momento?
E inoltre quale reato commette se si dimette dopo?
25 novembre 2009 a 16:49
Marco Caruso
@ nick: cacchio…m’è venuto mal di testa a furia di star dietro a tutti i commenti!!!
comunque: il PdR può dimettersi in qualunque momento, ma se quel momento è successivo al “gran rifiuto” la faccenda si complica. Infatti, anche secondo il passo del manuale che ho riportato, il capo dello stato potrebbe essere messo in stato d’accusa per essersi sottratto ad un suo dovere costituzionale.
salvo casi limite (improbabili), quindi, il pdr deve promulgare.
se vuol dimettersi per non farlo, lo faccia prima e nessuno avrà nulla da dire.
sull’opportunità di quel gesto poi, ognuno potrà dire la sua…
25 novembre 2009 a 16:51
pippo io
no però c’è un’evoluzione.
OT MINCHIA CARUSO, CAPISCI COM’è DIFFICILE PARLARE CON TE? A QUESTO PUNTO CI SI POTEVA ARRIVARE 3 ORE FA.
ritorno in topic.
Ok. il pdr rimanda indietro la legge alle camere. le camere gliela ripropongono, a questo punto “la legge deve essere promulgata.”
domanda: entro 30 giorni? e se il presidente si dimette in quei 30 giorni
(proprio nell’eventualità di un prsidente Borrelli che voglia resistere)?
Commetterebbe reato?
riflessione: è possibile che i costituenti, come pensa Lafitte, abbiano scritto l’art 74 lasciando un minimo spiraglio alla coscienza del Pdr, giusta o sbagliata che sia.
25 novembre 2009 a 17:08
Marco Caruso
@ pippo: la difficoltà, capirai, è reciproca…
comunque sia, ovviamente entro quei 30 giorni può dimettersi tranquillamente, credo…
25 novembre 2009 a 17:14
Nick
Io penso che commette reato solo se non si dimette e continua a fare il presidente, ma si riifiuta di firmare.
Perchè se si dice che commette reato se si dimette dopo allora implicitamente si dice che in quel momento non aveva il diritto di dimettersi e cioè che non può dimettersi quando vuole.
Siamo sempre lì
Comunque la chiudo qui e mi scuso per l’insistenza dei miei commenti